L'Inps ha fornito ulteriori precisazioni sulla gestione delle domande di ammortizzatori Covid-19 previste dalla Legge di bilancio per il 2021.
In particolare sia per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono tale requisito, è stato sostenuto che, ai fini dell'accesso al trattamento richiesto, per ciò che riguarda il requisito occupazionale (media superiore a 5 addetti nel semestre precedente), trova applicazione la speciale disciplina (prevista dall'art. 9, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27), in base alla quale l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.
L'applicazione della media del semestre precedente partendo dalla data di inizio del periodo di sospensione, si pone in regime di discontinuità con le indicazioni Inps fornite in precedenza e pertanto l'Inps ha precisato che il nuovo criterio riguarderà solo i datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dal Decreto Legge Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126) e dal Decreto Legge Ristori (Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Per i datori di lavoro che invece hanno già richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi dei Decreti Legge sopracitati, ai fini della presentazione delle istanze di cui alla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza dall'Inps, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazione posseduto al momento della definizione della prima domanda.
I datori di lavoro potranno richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione.
Riferimenti: