L'Inps ha fornito indicazioni sull'impianto normativo vigente a seguito della stratificazione della legislazione emergenziale in materia di congedo Covid-19 indennizzato con un importo pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo), per lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare, il congedo può essere fruito, con riferimento al figlio convivente minore di anni 14, per:
a)periodi di quarantena scolastica ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020;
b)periodi di quarantena per contatto avvenuto nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, ricompresi tra il 14 ottobre e il 31 dicembre 2020.
In tutti i casi di cui ai punti a) e b) resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Sempre per i sopra citati periodi di quarantena è già disponibile sul sito Inps l'applicativo per l'inoltro in via telematica della domanda.
c)sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche, per periodi dal 29 ottobre al 31 dicembre 2020. Per questa fattispecie l'Inps precisa che non è ancora possibile inoltrare l'istanza all'istituto;
d)sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado : per tali periodi l'Inps si riserva di fornire indicazioni con successiva circolare
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il congedo può essere inoltre fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.
Viene confermata l'incompatibilità del congedo con:
il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.
Riferimenti: