ll Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, art.3 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 126/202) prevede che, ai datori di lavoro privati che non richiedano le 18 settimane di trattamenti di integrazione salariale per Covid-19 previste dal Decreto Agosto, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di periodi di integrazione salariale per Covid-19 (Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, assegno ordinario, e CIG in deroga previsti dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni), è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero può essere legittimamente fruito per le medesime matricole aziendali INPS, per le quali, nelle mensilità di maggio e giugno 2020 siano stati utilizzati periodi di integrazione salariale per Covid-19, a condizione che i datori di lavoro interessati non richiedano i trattamenti di integrazione salariale per Covid-19 di cui sopra.
La scelta tra l'esonero e i nuovi periodi di integrazione salariale per Covid-19 deve essere operata per singola unità produttiva.
L'utilizzo di ammortizzatori ordinari diversi dalle casuali Covid-19 non è ostativo alla fruizione dell'esonero.
L'ammontare del beneficio è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Il relativo importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato ed applicato su base mensile.
Pertanto, anche qualora il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale determinasse un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resterebbe comunque fermo il limite posto dal legislatore di quattro mesi e fino al 31 dicembre 2020.
Inoltre, la quota di esonero mensilmente fruibile non può superare la contribuzione astrattamente dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura: pertanto, l'effettivo ammontare dell'esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
La misura dell'esonero prescinde dunque dal numero di lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali per Covid-19 disposti a maggio e giugno 2020, in quanto la contribuzione a carico del datore di lavoro non versata costituisce l'unico parametro per l'individuazione del credito aziendale.
E' altresì irrilevante la modalità di pagamento dell'integrazione salariale (mediante conguaglio o con pagamento diretto) nei mesi considerati.
Non sono oggetto di sgravio, oltre ai premi ed ai contributi dovuti all'INAIL:
Trattandosi di una misura selettiva in quanto riguarda solo i datori di lavoro che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di interventi di integrazione salariale per Covid-19), il beneficio in oggetto necessitava della preventiva autorizzazione della Commissione Europea; a seguito del rilascio di tale autorizzazione l'Inps ha fornito le istruzioni per fruire dell'esonero.
Trattandosi di una misura selettiva la preventiva autorizzazione della Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, quelli che, tra l'altro:
-siano di importo non superiore a 800.000 euro per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
-siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da Covid-19;
-siano concessi entro il 31 dicembre 2020.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell'esonero in argomento, dovranno inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", nella quale autocertificano:
-le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
-la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate , maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
-la contribuzione piena astrattamente dovuta dal datore di lavoro senza considerare eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità
-l'importo dell'esonero.
Il codice di autorizzazione avrà validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.
L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si intenda avvalersi della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l'esonero può essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.
Le aziende interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all'interno di , , nell'elemento il nuovo codice causale "L903 e nell'elemento , indicheranno il relativo importo.
Il recupero dello sgravio spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con la denuncia corrente, dovrà avvenire tramite la procedura di regolarizzazione tramite Uniemens/vig.
Riferimenti: