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Circolare N. 856 - 22/07/2020

Conversione in legge del Decreto Rilancio: disposizioni previdenziali

La legge di conversione ha apportato al decreto Rilancio alcune modifiche in materia previdenziale.

La Legge (17 luglio 2020, n. 77) di conversione del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto-Legge Rilancio") ha apportato, in sede di conversione, alcune modifiche. Si segnalano in particolare:

Inserimento al lavoro dei care leavers (Art 67 bis)
E' stato previsto che la quota di riserva al collocamento mirato di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (c.d. orfani e vedove) è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Si ricorda che Il Decreto all'art. 76 prevede la sospensione fino al 17 luglio 2020, degli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'art.7 della legge 68 del 12 marzo 1999 (recante le modalità delle assunzioni obbligatorie).

Congedi Covid (art.72)
Viene prorogato al 31 agosto 2020 il termine per fruire del periodo di congedo indennizzato al 50% - continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni - per i figli di età non superiori ai dodici anni.
Il diritto viene attribuito a ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi in cui sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data del 19 luglio 2020.
Sul punto si attendono le istruzioni Inps.

DURC (art.81)
Viene estesa anche al Durc la previsione in base alla quale tutti i certificati, attestati, permessi, autorizzazioni, ecc. che scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.


Riferimenti:

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