Il Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, in vigore dalla medesima data, contiene novità in materia di lavoro.
Art. 80 - Modifiche all'art. 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Viene esteso a cinque mesi decorrenti dalla data del 17 marzo 2020 il periodo in cui:
Sono sospese altresì le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'art. 7 Legge 604/1966.
Viene prevista la possibilità per il datore di lavoro che, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, decorrente dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Art. 90 - Lavoro agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di legge e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
I datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dello stesso Ministero.
Viene confermata la possibilità di applicazione del lavoro agile (smart working) da parte dei datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, nel rispetto comunque dei principi dettati dalle disposizioni di cui alla Legge 81/2017.
Gli obblighi di informativa di salute e sicurezza nel lavoro agile, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.
Art. 93 - Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 in tema di proroghe e rinnovi, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID 19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 31 agosto 2020 i contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle "causali" disciplinate dall'art. 19 comma 1 del D,Lgs. 81/2015.
Art. 152 - Sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni
Per il periodo intercorrente tra il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Riferimenti: