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Circolare N. 523 - 30/04/2020

Conversione in legge del decreto-legge Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020

Si segnalano le principali novità intervenute in materia di lavoro e previdenza.

La legge di conversione del Decreto-legge Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020.
Le principali novità intervenute in sede di conversione riguardano:

ARTICOLO 19: "Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario"
L'articolo 19 prevede la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa - a partire dal 23 febbraio 2020 - per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19, di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid-19", per un massimo di nove settimane.
Con riferimento alla procedura di consultazione sindacale, al comma 2 va rilevata l'importante novità apportata dalla legge di conversione del decreto legge n. 18/2020 che elimina l'inciso "fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva".
La previsione iniziale aveva creato forti dubbi interpretativi e di applicazione e Confindustria era intervenuta presso le sedi opportune al fine di eliminare e comunque temporaneamente limitare gli effetti derivanti dalla disposizione in commento.
Con la conversione in legge, i datori di lavoro che presentano domanda di cigo Covid-19 e di assegno ordinario Covid-19 sono dispensati dall'osservanza dell'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, relativo alla procedura di informazione e consultazione sindacale.
Per il resto la norma è sostanzialmente invariata: il periodo di fruizione della cigo e quello relativo all'assegno ordinario sono considerati neutri ai fini del decorso del tempo, vale a dire non concorrono al computo della durata massima complessiva propria di ogni trattamento (biennio mobile, quinquennio mobile).
Non opera il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili (che va garantito durante la fruizione di un ordinario trattamento di cigo) e non è dovuto il contributo addizionale in caso di fruizione di cigo e assegno ordinario.
Per accedere ai trattamenti in questione non è richiesto il requisito in capo al lavoratore relativo al possesso dei 90 giorni di effettivo lavoro.
Anche a seguito di sollecitazioni di Confindustria, con l'entrata in vigore dell'art 41 del DL n. 23 del 2020, l'integrazione salariale in commento può essere riconosciuta anche ai lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio fino al 17 marzo 2020.
Le domande di cigo Covid-19 e di assegno ordinario covid19 possono essere presentate fino al quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività.
Le modalità di presentazione e del relativo iter di autorizzazione sono state molto semplificate in quanto non è necessario allegare la relazione tecnica né elementi attestanti le probabilità di ripresa dell'attività lavorativa. È possibile per tutti i datori di lavoro richiedere il pagamento diretto con modalità più semplici in quanto non viene richiesta la documentazione attestante le difficoltà finanziarie dell'impresa.
La legge di conversione ha, infine, inserito il comma 10 bis che prevede la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi di cigo Covid-19 o di assegno ordinario covid19 per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni dell'allegato 1 al dpcm 1º marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.

ARTICOLO 19 BIS: "Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine"
Una delle novità più rilevanti, in materia di lavoro, introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è quella recata dall'art. 19 bis che, in deroga alle norme vigenti, consente alle imprese nelle quali sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione Covid-19, o comunque riconducibile a tale evento, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato o di somministrazione a termine.
La disposizione appare particolarmente opportuna laddove il regime di cassa integrazione Covid-19, nella maggior parte dei casi, non è stato determinato da una scelta dell'impresa ma è stata conseguenza delle misure restrittive introdotte dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
In difetto di questa disposizione molte imprese avrebbero dovuto interrompere il rapporto con personale già "sperimentato", perdendo l'occasione di poterlo impiegare al momento della ripresa produttiva.
La disposizione di legge non specifica se la durata della proroga o del rinnovo possa andare oltre il periodo previsto di cassa integrazione ma, venuto meno l'intervento dell'ammortizzatore, viene meno anche il divieto di ricorso alle forme di lavoro flessibili previsto dalle norme vigenti e, dunque, è ragionevole concludere che la durata dei contratti possa andare oltre il periodo della cassa integrazione.
La disposizione in esame deroga anche all'osservanza dell'intervallo tra un contratto e il successivo (il c.d. "stop and go"), che pertanto facilita l'utilizzo di questi contratti.
Resta, comunque, la necessità di apporre una delle "causali" di legge in ogni caso di rinnovo e nel caso in cui la proroga oltrepassi il limite dei 12 mesi di durata.
La formulazione della disposizione, tenendo conto anche del testo della rubrica che accompagna l'articolo 19 bis (Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine), lascia intendere che la deroga si applichi a tutte le ipotesi di proroghe o rinnovi intervenute sin dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n.18/2020. Confindustria sta comunque chiedendo che intervenga un opportuno chiarimento sul punto, nelle circolari ministeriali di prossima emanazione.

ARTICOLO 20: "Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria"
L'articolo 20 prevede la possibilità per le imprese che abbiano in corso un programma di integrazione salariale straordinario con relativo trattamento di presentare domanda di cigo con causale "Emergenza Covid-19 nazionale sospensione cigs" per un massimo di 9 settimane.
La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario Covid-19 è subordinata alla formale sospensione degli effetti del trattamento CIGS in corso.
Il Ministero del Lavoro con circolare 8/2020 ha chiarito che per sospendere la CIGS in corso è necessario presentare apposita richiesta all'interno del canale di comunicazione attivo sulla piattaforma CIGSONLINE, avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del relativo programma.
Sono ritenute valide anche le richieste inoltrate all'indirizzo della Divisione IV del Ministero del Lavoro: dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o all'indirizzo:
PEC dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it.
È comunque preferibile utilizzare il canale di comunicazione attivo sulla piattaforma CIGSONLINE.

Per quanto riguarda le richieste di sospensione per i trattamenti di CIGS per aree di crisi industriale complessa (art. 44, co.11-bis, d.lgs. n. 148/15) l'indirizzo PEC di riferimento della Divisione III del Ministero del Lavoro è: dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it, ed anche in questo caso è necessario indicare la data da cui decorre la sospensione della CIGS e la data di ripresa del relativo programma.
A seguito della richiesta dell'impresa, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali adotta un unico decreto direttoriale che dispone sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell'originario trattamento CIGS.
Il Ministero del Lavoro ha segnalato, altresì, che in considerazione della situazione emergenziale, l'articolo 20, al comma 4 prevede, temporaneamente, la non applicabilità dei termini procedimentali sull'espletamento dell'esame congiunto per accedere alla cigs e di presentazione delle nuove istanze cigs.

ARTICOLO 22: "Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga"
L'articolo 22 prevede che, a seguito degli effetti prodotti dall'emergenza Covid-19, le Regioni e Province autonome possono riconoscere – previo accordo concluso con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - trattamenti di cassa integrazione in deroga a decorrere dal 23 febbraio 2020, fino a nove settimane, 2020, ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
Sul punto la prima importante novità riguarda l'accordo sindacale.
La legge di conversione ha modificato la disposizione esistente prevedendo che l'accordo non è richiesto né per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, (tra questi, naturalmente, rientrano anche quelli c.d. multi localizzati, vale a dire con unità produttive e/o operative, site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, limitatamente alle ipotesi di chiusura attività).
I trattamenti in deroga sono concessi con apposito decreto dalle Regioni e dalle Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all'INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di quest'ultimo.
A seguito di sollecitazioni di Confindustria, con l'entrata in vigore dell'art 41 del DL n. 23 del 2020, la cassa integrazione in deroga può essere riconosciuta anche ai lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio fino al 17 marzo 2020.
Il Ministero del Lavoro ha fornito alcune importanti precisazioni richieste da Confindustria.
Rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l'intervento straordinario di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148/2015.
Tuttavia, queste imprese, in alternativa, possono accedere al trattamento in deroga in quanto, avendo accesso esclusivamente alla CIGS, non possono accedere alla CIGO Covid-19.
Inoltre, è stato confermato dal Dicastero che i datori di lavoro che hanno accesso solo alla cigs e che ne stanno fruendo possono richiedere al Ministero del Lavoro la sospensione del provvedimento autorizzatorio per accedere alla cig in deroga per Covid-19 (non potendo, per l'appunto richiedere cigo Covid-19).
Con riferimento alle imprese plurilocalizzate, il Ministero del Lavoro ha chiarito quanto previsto nel decreto interministeriale del 24 marzo 2020.
Qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro per conto delle Regioni o Province autonome interessate.
In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Le istanze, unitamente alla necessaria documentazione a corredo, devono essere inoltrate in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSONLINE con la causale "COVID – 19 Deroga".
Le domande di cassa integrazione in deroga devono essere corredate dall'accordo sindacale, laddove previsto e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.
Nella circolare n. 8/2020 il Ministero del Lavoro precisa che in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l'integrazione salariale in deroga prevista all'articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano ancora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.
Il trattamento in deroga può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma, i datori di lavoro devono rapidamente inoltrare all'Inps la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41" così come recentemente semplificato al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni.
L'articolo 22 ha previsto anche che in caso di fruizione della cassa in deroga, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale.
Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori, tra i quali anche il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare.
Per i lavoratori non trova applicazione il requisito dell'anzianità di 90 giorni effettivo lavoro e non si applica la riduzione percentuale della misura del trattamento salariale in caso di successive proroghe dei trattamenti in deroga.
Infine, la legge di conversione del decreto legge n. 18 del 2020 ha introdotto il comma 8 bis ed il comma 8 quater che riconoscono periodi aggiuntivi di cassa integrazione in deroga.
Il comma 8 bis riconosce la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore a 3 mesi di cig in deroga per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni dell'allegato 1 al dpcm 1º marzo 2020 nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.
Il comma 8 quater riconosce la possibilità di fruizione di un periodo aggiuntivo non superiore 4 settimane per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

ARTICOLO 26: "Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato"
Viene precisato che anche il medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, può prescrivere l'assenza dal servizio fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti c.d. fragili sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

ARTICOLO 39: "Disposizioni in materia di lavoro agile"
E' stato esteso al 31 luglio 2020 (anzichè al 30 aprile 2020) il diritto di precedenza nel prestare servizio con la modalità del lavoro agile, sempre che ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, in favore dei lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle medesime condizioni.
Resta fermo il riconoscimento, per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, della priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni mediante lo smart working.
Le disposizioni di cui sopra ora si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

ARTICOLO 46: "Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo"
La legge di conversione ha, infine, confermato il sostanziale "blocco" dei licenziamenti "economici" ma ha introdotto una deroga nel caso dei cd. "cambi appalto", ossia quei casi in cui il lavoratore viene licenziato dall'impresa cedente, perchè ha perso l'appalto, ma lo stesso viene immediatamente riassunto dall'impresa subentrante in virtù delle cd. "clausole sociali" (contenute sia in norme di legge, che di contratto collettivo o di clausola del contratto di appalto).


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