L'Inps ha fornito le prime istruzioni operative, in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, previsti dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 per le aziende con dipendenti e per i committenti della Gestione separata.
Innanzitutto le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del decreto-legge n. 23/2020, in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.
In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge in oggetto, i versamenti per i mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti che abbiano intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
L'Inps è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi ai sensi delle citate disposizioni.
Sospensione dei versamenti contributivi
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1º aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020.
Compilazione denuncia Uniemens aziende con dipendenti
Per i periodi di paga scadenti tra il 1º aprile 2020 e il 31 maggio 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende inseriranno nell'elemento , , i codici N970 (art. 18 commi 1 e 2 ovvero con ricavi non superiori a 50 milioni di euro) ; N971 (Art. 18 commi 3 e 4 ovvero con ricavi superiori a 50 milioni di euro); N972 (Art. 18 comma 5 ovvero soggetti che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2029) .
La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
Alle aziende con dipendenti che si avvarranno della sospensione sarà poi attribuito il codice di autorizzazione "7G".
Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata
Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995) con riferimento ai periodi di sospensione dovrà essere riportato nell'Uniemens:
Riferimenti: