Le novità contenute nel Decreto Legge n. 23 in vigore dall'8 aprile 2020 riguardano:
PIN Inps (Art. 35)
Fino al termine dello stato di emergenza, l'INPS deve rilasciare il PIN di accesso ai propri servizi in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente.
Modifiche in tema di beneficiari di integrazioni salariali "Covid-19" (Art. 41)
L'accesso alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Fondo integrazione salariale e Cassa in deroga, con causale "Covid" (di cui agli artt. 19 e 22 del Decreto Legge n. 18/2020) si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, si estende pertanto l'ambito di applicazione della precedente disposizione che prevedeva fosse necessario essere in forza presso l'azienda alla data del 23 febbraio 2020.
Esenzione da Imposta di bollo (Art.41)
Le istanze di Cig in Deroga per causale Covid presentate ai sensi dell'art. 22 comma 4 del Decreto Legge 18/2020 sono esenti da imposta di bollo.
Riferimenti: