L'art. 26, co. 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, prevede che "fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9".
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a fronte dei numerosi dubbi interpretativi , è opportunamente intervenuta ritenendo necessario chiarire che per "competenti organi medico legali" preposti a rilasciare la certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita siano da intendersi sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici di base), sia i medici convenzionati con il S.S.N la cui qualificazione giuridica è legalmente riconosciuta.
Le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell'esercizio di funzioni pubbliche dunque provenienti da "organismi pubblici".