Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 19)
Il decreto legge n.18/2020 prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria.
I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel 2020 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono infatti presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario (FIS) con causale "COVID-19 nazionale", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020.
I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesta l'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni. Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, per verificare se il dipendente era in forza al 23 febbraio 2020 si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
L'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. All'atto della presentazione della domanda di concessione dell'integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all'INPS dell'esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l'Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti.
La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Come già precisato dall'Istituto per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, il dies a quo coincide con la data del 23 marzo. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo 2020, il termine di presentazione decorre dalla data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario di cui trattasi non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti per ciascun ammortizzatore (52 settimane nel biennio mobile per la cigo e 26 per l'assegno ordinario).
Ad essi non si applica il contributo addizionale e derogano sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili sia al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile (30 per imprese settore edile e lapideo).
Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.
I periodi autorizzati con causale "COVID-19 nazionale" sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario e non rilevano neanche ai fini della determinazione della misura dell'aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale (o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020)
L'azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica ma solo l'elenco dei lavoratori destinatari.
L'assegno ordinario è concesso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) come individuati nella tabella allegata alla circolare Inps (Allegato n. 1), che occupano mediamente più di 5 dipendenti (anziché 15 come normalmente previsto) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi,
Per il 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale (10 volte il contributo ordinario versato).
L'INPS ricorda che, durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale, non è erogata la prestazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, a differenza di quanto avviene per la Cassa Integrazione Guadagni.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.
Nel caso di anticipo della prestazione di sostegno al reddito da parte del datore di lavoro, si applica il termine semestrale di decadenza per il conguaglio/rimborso delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 148/2015, decorrente dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi) il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (ai sensi dell'articolo 19 del decreto in esame) con causale "COVID-19 nazionale", eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti (ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9) utilizzando la causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020". Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l'integrazione salariale ordinaria e l'assegno ordinario per 13 settimane, con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" e, per ulteriori 9 settimane, con causale "COVID-19 nazionale". Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
Le aziende che hanno già in corso un'autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l'assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale", anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.
In caso di concessione, l'Istituto provvederà ad annullare d'ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Per intervenire sulle autorizzazioni già rilasciate o sulle domande da cancellare, saranno diramate alle Strutture territoriali Inps apposite istruzioni operative con successivo messaggio.
L'Inps evidenzia che, come già chiarito, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di CIGO o assegno ordinario.
Infine, l'Inps richiama l'articolo 3, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015, ai sensi del quale "il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista".
L'Inps precisa infine che o stanziamento di 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020 ( previsto dall'art. 19 del Decreto-Legge n. 18/2020) , finanzia esclusivamente le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal Decreto Legislativo n. 148/2015 (sono comprese, ad esempio, le integrazioni salariali riconosciute laddove siano stati superati i limiti di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria o dell'assegno ordinario oppure l'assegno ordinario riferito ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti, fino a 15 dipendenti, oppure ancora nei casi di superamento dei limiti finanziari posti dai rispettivi regolamenti per le aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali).
Per le prestazioni di sostegno al reddito per Covid-19 che rientrano nel regime ordinario, la copertura degli oneri invece verrà assicurata a carico delle rispettive gestioni finanziarie.
Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (art. 20)
Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere e sostituirlo il con il trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane.
In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale "COVID-19 nazionale – sospensione CIGS".
Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga.
la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Pertanto l'azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.
L'istanza deve essere inoltrata nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del citato Ministero.
Saranno considerate validamente presentate anche le richieste inoltrate all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o di posta elettronica certificata (PEC) dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento CIGS in corso, indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l'azienda ha chiesto con causale "COVID-19 nazionale-sospensione CIGS", sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.
Al termine della CIGO, l'azienda potrà chiedere all'INPS, tramite l'invio del modello telematico "SR40", una nuova autorizzazione. A tal fine si ricorda che il termine di decadenza decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione di CIGS o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti per gli ammortizzatori di cui trattasi e non sono soggetti al contributo addizionale.
Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di spesa, a carico dello Stato, pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020.
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono sospendere e sostituire tale trattamento con l'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata dei trattamenti e non sono soggetti al contributo addizionale.
La durata dell'assegno ordinario non può essere superiore a 9 settimane e deve concludersi entro il 31 agosto 2020.
Tale prestazione di sostegno al reddito sono riconosciute entro il medesimo limite di spesa complessivo di 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020 sopra indicato.
Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all'articolo 26 del D.lgs. n. 148/2015
Per quanto riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 148/2015, ciascuna domanda di assegno ordinario, per la causale "Covid-19 nazionale", può essere accolta nei limiti dei tetti aziendali previsti dai regolamenti dei rispettivi Fondi.
Per le aziende iscritte ai fondi dell'art. 26 (quindi non al FIS, per il quale il tetto non opera) le domande verranno accolte nei limiti dei tetti ma, in mancanza di risorse finanziarie o in caso di carenza parziale dei fondi, vengono utilizzate le risorse pari a 1347,2 mln di € (art. 19, comma 9)
Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del D.lgs. n. 148/2015
I datori di lavoro dei relativi settori possono presentare domanda di accesso all'assegno ordinario, non all'INPS ma direttamente a tali Fondi bilaterali alternativi, con la nuova causale "emergenza Covid-19".
Gli oneri finanziari relativi a tale prestazione sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020, che saranno trasferiti ai relativi Fondi con decreti ministeriali.
In considerazione della possibilità, per le aziende dei settori dell'artigianato e dei lavoratori somministrati, di ricorrere ai rispettivi Fondi, non è possibile, per le stesse, accedere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (art. 22)
L'articolo in esame prevede la concessione, a seguito della sospensione delle attività lavorative conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori dipendenti per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, e comunque per un periodo non superiore a nove settimane,
L'Inps sottolinea che i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi bilaterali di cui all'articolo 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015), non possono accedere alle prestazioni in deroga.
Possono invece accedere alla prestazione le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale" (a titolo meramente esemplificativo le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti).
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Tra i beneficiari rientrano anche i lavoratori intermittenti (c.d. "a chiamata"), con contratto in corso alla data del 23 febbraio 2020. L'accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto, nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti, alle condizioni già precisate dall'INPS (con la circolare n. 41 del 13 marzo 2006 ovvero):
Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Poiché Il pagamento avviene direttamente dall'Inps Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all'Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello "SR 100").
Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR 41", entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Qualora l'emergenza epidemiologica da Covid-19 coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro, per conto delle Regioni interessate, anziché dalle singole Regioni. Il relativo decreto di concessione, è trasmesso all'INPS a cura del Ministero.
In particolare, il Ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall'invio della domanda da parte dell'azienda, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e lo trasmette all'Istituto.
Il provvedimento di concessione, contenente l'indicazione del numero dei beneficiari coinvolti, del periodo dell'intervento e delle ore complessivamente autorizzate, è emanato con decreto dello stesso Ministero, nel rispetto dei limiti di spesa programmati
A seguito dell'emanazione del decreto concessorio, il datore di lavoro invia la richiesta di pagamento del trattamento salariale in deroga all'INPS sulla piattaforma "CIGWEB", indicando il numero dello stesso decreto di concessione.
L'INPS, effettuata l'istruttoria, emette l'autorizzazione inviandola all'azienda a mezzo posta elettronica certificata. Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro devono inoltrare all'Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello "SR41", al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni.
Per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga il Decreto-Legge "Cura Italia" ha stanziato un importo massimo complessivo pari a 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020 per l'intero territorio nazionale.
La prima tranche dell'ammontare di spesa è stata ripartita tra le Regioni con il Decreto interministeriale n. 3 del 25 marzo 2020.
Anche per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga non si applica il requisito dell'anzianità di servizio di 90 giorni presso l'unità produttiva nè è dovuto il contributo addizionale.
Non si applica la riduzione dei trattamenti di integrazione salariale normalmente previsti per la cig in deroga (del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive).
L'eventuale presenza di ferie pregresse non ancora godute non è ostativa all'accesso all'integrazione salariale in deroga.
Riferimenti: