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Circolare N. 368 - 27/03/2020

Decreto-legge recante misure urgenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Istruzioni Inps su congedi straordinari e permessi legge n. 104

L’Inps ha fornito le indicazioni operative sui congedi nonché sull’estensione della durata dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/92.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, l’Inps ha fornito le proprie istruzioni sulla fruizione del congedo nonché sull’ estensione della durata dei permessi retribuiti (di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), anche con riferimento al conguaglio da parte dei datori di lavoro.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato per emergenza COVID -19 (art. 23)

Per quanto riguarda il congedo di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, con decorrenza dal 5 marzo per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento ai lavoratori dipendenti possono usufruirne:

  • genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età, con diritto ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
  • genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, anche oltre il limite di 12 anni di età.

Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. Il periodo può essere fruito in modalità continuativa o frazionata. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

 

Per quanto riguarda i genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età:

  • i genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
  • i genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi. I datori di lavoro non dovranno, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale e dovranno corrispondere l’indennità prevista per il nuovo congedo;
  • i genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del citato D.lgs. n. 151/2001), nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, hanno diritto alla fruizione del congedo e alla relativa indennità, fermo restando l’onere per tali genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Il Decreto Legge dispone che il congedo COVID-19 è fruibile a condizione che: non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting; nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.
L’indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera secondo quanto previsto in materia di indennità di maternità (dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,) ad esclusione però del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia/ tredicesima mensilità' e degli altri premi o mensilità' o trattamenti accessori eventualmente erogati ai lavoratori.
Con riferimento alla compilazione delle denunce Uniemens, i datori di lavoro anche per i giorni già fruiti dal 5 marzo, dopo aver anticipato l’indenniità dovranno utilizzare esclusivamente il codice evento MV2 (decorrente dal 5 marzo), e ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato il codice causale: "L072".
I Genitori con figli dai 12 ai 16 anni, possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa.

Per quanto riguarda i Genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992):

  • il lavoratore dipendente nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione al prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001, con validità comprensiva del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con D.P.C.M. del 4 marzo 2020, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del congedo in argomento. I giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati nell’arco di tale periodo, infatti, saranno considerati d’ufficio (nel massimo di 15 giorni) come congedo COVID-19. I datori di lavoro non devono, pertanto, computare tali periodi a titolo di congedo parentale.
  • i genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’Istituto, utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale ordinario che saranno opportunamente modificate. Le nuove domande potranno riguardare anche periodi antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non si collochino prima del 5 marzo 2020. I datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 anche nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, provvedendo al pagamento della relativa indennità, fermo restando che il genitore dovrà presentare la domanda all’Istituto, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure stesse.

L’indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera secondo quanto previsto in materia di indennità di maternità (dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,) ad esclusione però del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia/ tredicesima mensilità' e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati ai lavoratori.
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens I datori di lavoro dopo aver anticipato l’indennità dovranno il codice evento MV3 (decorrente dal 5 marzo), e ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato il seguente codice causale: "L073".
l congedo in argomento è fruibile a condizione che: nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore; sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992; il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale; nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19; non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. Tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.

Per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità è possibile cumulare:

  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).
  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave
  • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il congedo straordinario (di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 commi 3 e 6, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Innanzitutto l’Inps specifica che tali 12 giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese, mentre rimane la ripartizione di 3 giorni a marzo e di 3 giorni ad aprile per i permessi "ordinari".

I beneficiari sono sia i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, sia per estensione operata espressamente dall’Istituto, i lavoratori disabili che fruiscono dei permessi della legge 104 per se stessi.

Per quanto riguarda la domanda:

  • il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
  • Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, che potranno essere fruiti solo successivamente alla domanda.

Anche le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, possono essere fruite anche frazionandoli in ore. Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo già forniti dall’Istituto sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.
Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del delle ore spettanti:

  • lavoro a tempo pieno: (orario di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili.
  • part time (orizzontale, verticale o misto): (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time / numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) x 12 = ore mensili fruibili.

In caso di fruizione non a ore ma a giorni la formula per tutti i part time è la seguente:

  • orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 12 = n.giorni fruibili

Il riproporzionamento dei giorni non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.
Con riferimento al cumulo, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento.
Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).
Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens I datori di lavoro dopo aver anticipato l’indennità dovranno il codice evento MV4 per i permessi legge 104 utilizzati a giorni e il codice MV5 per quelli utilizzati a ore e ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale: L074 per la fruizione giornaliera e L075 per quella oraria.
Qualora, durante il predetto periodo di sospensione fossero stati utilizzati codici evento già in essere con o senza i relativi codici conguaglio, ovvero i lavoratori fossero stati posti in ferie o in aspettativa non retribuita, le aziende dovranno procedere alla variazione dei flussi.

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