Il Presidente del Consiglio ha firmato il 17 giugno il Decreto e relativi allegati che definisce le modalità di attuazione e rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che serviranno per gli spostamenti in Italia e in Europa. Il Decreto prevede altresì le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul “Green Pass”, che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione.
In sintesi il Decreto informa che:
Si tratta di una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale DigitalGreenCertificate Home - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it) del Ministero della Salute
La Certificazione attesta uno dei seguenti stati:
La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:
In particolare,
in Italia la Certificazione verde COVID-19 può essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".
Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen.: apre una nuova finestra Paesi | Unione Europea (europa.eu)
Per gli spostamenti all'estero, rimangono le regole generali previste, in Italia dalle Ordinanze del Ministero della Salute e negli altri paesi dai singoli stati membri.
In Europa è stato pubblicato uno specifico regolamento che permetterà agli stati membri di rendere operativo Digital green certificate (Green pass).
Il Regolamento europeo approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.
Si ricorda che è attivo il Modulo di localizzazione passeggero Digital PLF - Passenger Locator Form e che sul sito del Ministero della Salute è disponibile uno schema riassuntivo degli adempimenti per paese di provenienza, con indicazione delle possibili esenzioni.
Funzionari di riferimento: Paola Grassi, Caterina Salemme
Riferimenti: