Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sono state introdotte misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Tra le disposizioni contenute nel citato decreto viene prevista:
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute del lavoratore e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19 spetta:
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.
Per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari viene previsto che per gli anni 2021 e 2022, sia concesso:
Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dal 1º settembre 2021 al 30 settembre 2021.
Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.
Con riferimento al credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive viene previsto che si applica anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi, introdotto dall’art. 10 del Decreto Legge 83/2014 e previsto nella misura del 65%, viene prorogato al 2022.
Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1º giugno 2021 al 31 dicembre 2030 fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dall’anno successivo alla maturazione, in compensazione in F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 ed in tre quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014.
Funzionari di riferimento: Michele Meroni, Sergio Zauli
Riferimenti: