Il Decreto c.d. "Sostegni" recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19 è stato convertito in Legge ed è entrato in vigore il 22 maggio 2021, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tra le disposizioni previste dal citato decreto, vengono introdotte una serie di interventi fiscali inerenti la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi.
VERSAMENTI RELATIVI ALLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Il Decreto Sostegni, relativamente alle entrate tributarie e non tributarie, prevede la sospensione dei termini di versamento, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, relativi a:
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 31 maggio 2021.
Inoltre, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1º marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, aveva precisato che in alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente poteva chiedere la rateazione secondo le regole dettate in via ordinaria dall’articolo 19 del DPR 602/1973.
Vengono spostati al 31 maggio 2021 anche i versamenti sospesi delle rate da dilazioni dei ruoli, che scadono dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021.
PIGNORAMENTI PRESSO TERZI
Viene posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione, concessa dal decreto "Rilancio", degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.
Pertanto, dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) e fino al 30 aprile 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore.
Viene inoltre previsto che:
Dal mese di maggio 2021, il datore di lavoro riprenderà ad effettuare le relative trattenute fino alla concorrenza del debito residuo, senza necessità di un nuovo atto di pignoramento.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
Il decreto introduce modifiche in tema di:
Nello specifico è previsto che relativamente alle rate:
La norma specifica che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a 5 giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.
Non è stata disposta alcuna proroga per le rate, già scadute nel 2020 o in scadenza nel 2021, della definizione delle liti fiscali pendenti e dei verbali di constatazione (ai sensi del DL 119/2018).
PROROGA DEI TERMINI DI RISCOSSIONE E DECADENZA
Il Decreto Sostegni modifica il comma 4-bis dell’art. 68 del DL 18/2020, prevedendo un’ulteriore proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all’Agente della riscossione:
La norma prevede inoltre la proroga di 12 mesi dei termini di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo, (art. 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/1999).
Annullamento dei carichi fino a 5.000 euro
Il Decreto dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche quelli oggetto di rottamazione.
Possono beneficiare di tale disposizione:
La nuova norma riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.
Mentre tale misura non trova applicazione ai carichi relativi:
Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 20 giugno 2021 (30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto "Sostegni"), definirà le modalità attuative della norma.
Le somme eventualmente versate prima dell’effettivo annullamento non saranno restituite.
Definizione degli avvisi bonari
Il Decreto introduce a favore delle partite Iva attive alla data del 23 marzo 2021 (entrata in vigore del decreto "Sostegni"), la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato, delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 (elaborati entro il 31 dicembre 2020) e 2018 (elaborati entro il 31 dicembre 2021), ma non spediti per effetto della sospensione delle attività di riscossione.
Il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.
Tale disposizione è applicabile ai contribuenti che, nel 2020, hanno subìto una contrazione del volume d’affari rispetto a quello dell’anno precedente maggiore del 30%, come risulta dalla dichiarazione Iva 2021 presentata entro il 30 aprile 2021. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale Iva si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.
L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate individua i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi ed invia ai medesimi, unitamente agli avvisi, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto, da versare.
Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata (Pec) o raccomandata con avviso di ricevimento.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.
I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per gli avvisi bonari.
Il mancato pagamento alle scadenze previste comporta la decadenza dalla definizione agevolata. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili con tale procedura, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
In considerazione dei tempi necessari per la predisposizione delle comunicazioni e la gestione delle istanze di definizione, sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle inerenti le dichiarazioni presentate nel 2019.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative.
Funzionari di riferimento: Michele Meroni, Sergio Zauli
Riferimenti: