La Legge di bilancio 2021, contenente il "Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" è stata definitivamente approvata alla fine dello scorso anno ed entrata in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1º gennaio 2021.
Si ricorda che il D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), nell’ambito delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, ha introdotto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di euro 80.000 a beneficiario, spettante agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico, per l’adozione di misure finalizzate all’adeguamento degli ambienti di lavoro.
Lo stesso Decreto Rilancio prevedeva che il credito d’imposta in esame fosse cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto ed utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione in F24.
Ora, la Legge di bilancio 2021 modificando l’articolo 120, comma 2, primo periodo, D.L. 34/2020, prevede che il credito in esame è utilizzabile in compensazione solo per il solo periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2021 (e non più fino al 31 dicembre 2021).
Viene, inoltre, previsto che i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell’articolo 122, D.L. 34/2020, sempre nel termine del 30 giugno 2021.
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
Riferimenti:
Legge n. 178 del 30/12/2020 pubblicata sul S.O. n.46 alla G.U. n. 322 del 30/12/2020 (Art 1. Commi 1098 e 1099)