Con apposito Decreto Legge del 30 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 30 novembre 2020 stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si segnalano di seguito le ulteriori disposizioni di carattere fiscale introdotte dal citato Decreto Legge.
PROROGA TERMINI DEFINIZIONI AGEVOLATE (ART. 4)
Il decreto in esame prevede che il termine entro cui sarà possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5 del DL 119/2018) e per il "saldo e stralcio" degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (art 1, comma 184 e seguenti della L. 145/2018) viene prorogato dal 10 dicembre 2020 (come precedentemente stabilito dall’art. 68, comma 3, del DL 18/2020) al 1º marzo 2021.
ESTENSIONE DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.L. 137/2020 AD ULTERIORI ATTIVITA’ ECONOMICHE (ART. 6)
Viene estesa la platea di soggetti che possono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del D.L. 137/2020 (primo Decreto Ristori).
Nello specifico potranno beneficiare del contributo in esame anche gli agenti di commercio, mediatori e procacciatori d’affari che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori quater in esame.
RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE (ART. 7)
Il Decreto in esame introduce una serie di modifiche all’istituto della dilazione dei ruoli previsto dall’art. 19 del DPR 602/1973.
A partire dai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori-quater):
Inoltre, per le sole istanze presentate fino al 31 dicembre 2021:
Viene inoltre previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell’inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento sancito dall’art. 68, commi 1 e 2-bis del D.L 18/2020 (decreto Cura Italia), è intervenuta decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una nuova richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di dover saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione, come invece ordinariamente richiesto dalla norma (art. 19, comma 3, lettera c), DPR 602/1973);
Infine, il Decreto in esame prevede che la disposizione che consente di accordare nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019 si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate, è estesa anche ai debiti per i quali, alla medesima data, è venuta meno l’efficacia delle precedenti rottamazioni (articolo 6, D.L. n. 193/2016; articolo 1, commi da 4 a 10-quater, DL 148/2017).
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO DELL’IMU (ART. 8)
Viene previsto che l’esenzione dalla seconda rata Imu, in scadenza il prossimo 16 dicembre, stabilita per determinate attività economiche (art 177, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2020, art. 78, comma 1, lett. b), d) ed e) del D.L. 104/2020, art. 9 comma 1 del D.L. 137/2020 ed art. 5, comma 1 del D.L. 149/2020), si applica ai soggetti passivi dell’IMU (nei decreti indicati era utilizzato il termine "proprietari") che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni. La modifica in esame consente quindi di riconoscere l’esonero dal versamento anche nei casi in cui il soggetto passivo non coincide con il proprietario degli immobili (come nel caso degli immobili detenuti in leasing).
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
Riferimenti: