Con apposito Decreto-Legge del 14 agosto 2020 (D.L. 104/2020), pubblicato il medesimo giorno sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sono state emanate misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Tra le disposizioni contenute nel citato Decreto, viene previsto che le società di capitali e gli enti commerciali (articolo 73, comma 1 lettere a) e b) del Tuir) residenti nel territorio dello Stato e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, rivalutare i seguenti beni e partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa), purché risultanti dal bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Quindi il decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio in corso al 31 dicembre 2020. In particolare, questa opzione può avere:
In altri termini, applicando questo nuovo regime, l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi ad imposizione sostitutiva.
La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Le imposte sostitutive sopra indicate sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs 241/1997.
COORDINAMENTO CON LE ALTRE DISCIPLINE DI RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
Si segnala che l’art. 1 comma 696 ss. della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha introdotto una rivalutazione dei beni di impresa, efficace dal punto di vista fiscale, che doveva essere effettuata nel
bilancio al 31 dicembre 2019.
Ai sensi dall’art. 12-ter del D.L. 23/2020 (conv. L. 40/2020), la rivalutazione in argomento può essere effettuata anche:
Si ricorda inoltre che l’art. 6-bis del D.L. 23/2020 ha previsto che, per le imprese dei settori alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni in argomento possa essere effettuata senza imposte sostitutive.
Funzionari di riferimento: Michele Meroni, Sergio Zauli
Riferimenti: