Il Decreto c.d. "Rilancio" recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato convertito in Legge ed è entrato in vigore il 19 luglio 2020, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto Rilancio per favorire il rafforzamento patrimoniale del tessuto economico italiano per lo più formato da piccole e medie imprese ha introdotto per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative:
I soggetti per beneficiare di tali misure devono essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali:
Non sono agevolabili gli aumenti di capitale effettuati dalle società di cui all’art. 162-bis del Tuir (intermediari finanziari, nonché società di partecipazione finanziaria e non finanziaria) e da quelle che esercitano attività assicurativa.
Inoltre, sono previsti i seguenti ulteriori requisiti per le agevolazioni relative al credito d’imposta commisurato alle perdite delle società nonché al "Fondo Patrimonio PMI":
L’efficacia delle disposizioni introdotte è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Inoltre, è prevista un’autorizzazione di spesa massima di 2 miliardi di euro, a valere sull’anno 2021, per la fruizione dei crediti d’imposta previsti dalle disposizioni in commento. Pertanto, con apposito decreto ministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge "Rilancio", saranno stabilite le modalità applicative della normativa in esame, al fine di assicurare tale limite di spesa.
CREDITO D’IMPOSTA DEL 20% PER GLI AUMENTI DI CAPITALE
Relativamente ai conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale delle società è previsto un credito d’imposta del 20%. Tale agevolazione spetta anche per:
Il credito d’imposta spetta al soggetto che effettua il conferimento. La norma inoltre prevede che non sono agevolate le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate o collegate o sono sottoposte a comune controllo.
Inoltre, il beneficiario deve acquisire dalla società conferitaria una certificazione che attesti di non avere superato il limite complessivo agevolabile che, salvo eccezioni, è stabilito in 800 mila euro.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro (il credito d’imposta massimo è pari a 400 mila euro).
Il credito d’imposta è utilizzabile:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non rileva ai fini del pro-rata degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109 co. 5 del Tuir).
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire l’ammontare unitamente agli interessi legali.
CREDITO D’IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE DELLA SOCIETÀ
Alle società è riconosciuto a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta:
In sede di conversione del Decreto Legge, è stato precisato che tale beneficio spetta anche alle società in concordato preventivo con continuità aziendale, qualora l’omologa sia già emessa e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazioni già esistenti alla data del 19 maggio 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento (senza il limite annuo, aumentato a 1 milione di euro, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, né il limite di 250 mila euro per i crediti di natura agevolativa di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007).
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non rileva ai fini del pro-rata degli interessi passivi e delle spese generali (artt. 61 e 109 co. 5 del Tuir).
La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituire il credito d’imposta, unitamente agli interessi legali.
LIMITE ALLE AGEVOLAZIONI
I benefici fino a qui descritti (credito imposta 20% aumento di capitale e credito imposta commisurato alle perdite di società) sono cumulabili tra di loro e con altre misure di aiuto di cui la società ha beneficiato ai sensi del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato adottato in sede comunitaria a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19.
L’importo complessivo lordo di aiuto per ciascuna società non può eccedere:
La società deve acquisire dai soggetti che effettuano il conferimento l’attestazione della misura dell’incentivo usufruito.
FONDO PATRIMONIO PMI
Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano è istituito il fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020 e nei limiti della dotazione del fondo, obbligazioni e titoli di debito di nuova emissione.
L’importo massimo da sottoscrivere è pari al minore importo tra il triplo dell’aumento di capitale effettuato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi delle vendite e prestazioni.
Gli strumenti finanziari sono rimborsati:
La società emittente assume l’impegno di:
Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in un’unica soluzione alla data di rimborso.
Con decreto interministeriale verranno definite le relative modalità attuative.
La società deve presentare al gestore del Fondo un’apposita istanza, le cui modalità attuative saranno stabilite con apposito decreto interministeriale.
In sede di conversione del Decreto Legge, è stato precisato che tale beneficio spetta anche alle società in concordato preventivo con continuità aziendale, qualora l’omologa sia già emessa e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazioni già esistenti alla data del 19 maggio 2020.
Funzionari di riferimento: Michele Meroni, Sergio Zauli, Marta Molinero
Riferimenti: