Il Decreto c.d. "rilancio" recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato convertito in Legge e la relativa Legge di conversione è entrata in vigore il 18 luglio 2020, giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto in esame prevede l’incremento della misura della detrazione Irpef per investimenti in start-up innovative e PMI innovative, nel rispetto del regime de minimis. Non risulta invece alcuna modifica con riferimento alla deduzione Ires, che resterebbe quindi invariata.
Nello specifico viene introdotto il nuovo art. 29-bis del DL 179/2012, in base al quale, a decorrere dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore della presente disposizione), in alternativa a quanto previsto dall’art. 29 del medesimo DL 179/2012, è riconosciuta una detrazione dall’Irpef pari al 50% (in luogo dell’ordinario 30%) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro.
Analoga disposizione viene prevista per le PMI innovative, introducendo il comma 9-ter all’art. 4 del DL 3/2015, ma in tal caso l’importo massimo detraibile (così come incrementato in sede di conversione del Decreto Rilancio) non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 300.000 euro. In tal caso la detrazione in esame spetta prioritariamente rispetto alla detrazione prevista dall’art. 29 del D.L. 179/2012 e fino all’ammontare di investimento massimo di 300.000 euro. Sulla parte di investimento eccedente tale limite è fruibile esclusivamente la detrazione di cui all’art. 29 del D.L. 179/2012.
Sia nel caso di investimenti in start-up innovative che di PMI innovative, l’investimento può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative e PMI innovative.
Inoltre, tale detrazione in esame si applica alle sole start-up innovative o PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento. La detrazione è concessa ai sensi del regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti de minimis.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono individuate le modalità di attuazione di tali agevolazioni.
Funzionari di riferimento: Sergio Zauli, Marta Molinero
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