Il Decreto c.d. "rilancio" recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato convertito in Legge e la relativa Legge di conversione è entrata in vigore il 18 luglio 2020, giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto in esame prevede che, anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono comunque riconosciuti:
·il c.d. "bonus Renzi" di 80,00 euro al mese (agevolazione applicabile fino al 30 giugno 2020);
·il "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati" di 100,00 euro al mese (agevolazione applicabile dal 1º luglio 2020 e che di fatto sostituisce il predetto "bonus Renzi", ampliandone l’ambito di applicazione e l’importo).
Per beneficiare dei suddetti trattamenti è necessario che i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o dei previsti redditi assimilati abbiano un’Irpef lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Tuir. Tale requisito potrebbe quindi venir meno per effetto del minor reddito di lavoro dipendente o assimilato prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per ovviare a tale inconveniente, che costituirebbe un’ulteriore penalizzazione per i lavoratori, viene quindi previsto che il datore di lavoro debba riconoscere i predetti benefici con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia"), assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Il "bonus Renzi" e il "trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati", non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle suddette misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli 19 - 22 del DL 18/2020, è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
Riferimenti: