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Circolare N. 861 - 24/07/2020

Conversione in Legge del Decreto Rilancio: Tax credit vacanze e agevolazioni per il settore turistico e di pubblico esercizio

Il Decreto Rilancio convertito in Legge introduce un credito vacanze per promuovere il turismo in Italia e prevede l’esenzione (parziale) dal pagamento dell’Imu per il settore turistico; per le imprese di pubblico esercizio è stato introdotto l’esonero dal pagamento della Tosap e della Cosap fino al 31 ottobre 2020.

Il Decreto c.d. "Rilancio" recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato convertito in Legge e la relativa Legge di conversione è entrata in vigore il 18 luglio 2020, giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TAX CREDIT VACANZE (Art. 176)
Il legislatore introduce per l’anno 2020 un credito vacanze con lo scopo di promuovere il consumo di servizi resi nel territorio Nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e Bed & Breakfast.
Il credito è rivolto alle famiglie con reddito Isee non superiore a 40 mila euro e può essere sfruttato nel periodo compreso tra il 1º luglio ed il 31º dicembre 2020.
Il beneficio è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed è attribuito in funzione della numerosità del nucleo stesso:

Componenti del gruppo Beneficio massimo
1 150
2 300
>3 500


È previsto che il credito è utilizzabile in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un’unica impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast.
Non sarà possibile frazionare gli acquisti su più operatori, seppur nel rispetto del limite massimo di spesa agevolabile sopra specificato.
Il riconoscimento del beneficio è previsto subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
·le prestazioni ricettive devono essere rese entro i confini nazionali;
·la spesa deve essere documentata da fattura elettronica o documento commerciale (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell’utente titolare del credito;
·il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Il credito è fruibile per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta spettante in capo all’avente diritto.
Il fornitore, a fronte dello sconto concesso, recupera un credito di imposta che potrà utilizzare in compensazione con altri tributi da questo dovuti, ovvero, monetizzare mediante la cessione dello stesso a terze parti, ivi incluse banche ed altri intermediari finanziari. Questi ultimi cessionari potranno a loro volta alienare il credito oppure, procedere, integralmente o parzialmente, all’utilizzo del medesimo in compensazione.
Le imprese turistiche sono esonerate da responsabilità in caso di disconoscimento del bonus per l’assenza dei requisiti sopra enunciati e pertanto non hanno l’onere di verificare la legittima spettanza del bonus in capo all’utente ospitato; restano sanzionabili per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto del 80% sul corrispettivo ricevuto.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento dell’agevolazione, mentre con la circolare della stessa Agenzia delle entrate n. 18/E del 3 luglio 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti ai fini della fruizione del credito d’imposta in esame.

ESENZIONE DALL’IMU PER IL SETTORE TURISTICO (Art. 177)
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19 per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata dell’Imu relativa a:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.


SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO (Art. 181)
Per promuovere la ripresa delle attività turistiche, fortemente danneggiate dall’emergenza da Covid-19, le imprese di pubblico esercizio sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) e dal canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap).
L'agevolazione è concessa temporaneamente dal 1º maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020.
Inoltre, fino al 31 ottobre, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, allegando la sola planimetria e senza pagamento del bollo.
È stato anche previsto che ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti, di strutture amovibili, (come ad esempio: dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione), non è subordinata alle autorizzazioni di cui all'art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Funzionario di riferimento: Michele Meroni, Alessandro Carugati


Riferimenti:

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