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Circolare N. 746 - 19/06/2020

Conversione in Legge del Decreto “Liquidità”: novità in materia di bilancio e disposizioni in materia di crisi d’impresa e di accesso al credito

Le novità in materia di bilancio d’esercizio e disposizioni in materia di crisi d’impresa e di accesso al credito contenute nel D.L. 23/2020 (Decreto c.d. \"Liquidità\") convertito in Legge.

Il Decreto c.d. "Liquidità" recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali è stato convertito in Legge ed è entrato in vigore il 7 giugno 2020, giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con la presente comunicazione provvediamo a commentare la parte del provvedimento contenente le principali novità relative al bilancio d’esercizio e disposizioni in materia di crisi d’impresa e di accesso al credito.

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (art. 5)
Viene prorogata al 1º settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (art.6)
Il Decreto liquidità disapplica temporaneamente i meccanismi di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento delle società di capitali in caso di perdite, per gli esercizi sociali che si chiudono nel periodo che va dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) al 31 dicembre 2020.
Ciò significa che in tale arco temporale:

  • non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e ter, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile;
  • non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies del codice civile.


DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 7)
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale (art. 2423-bis, comma primo, n. 1 del codice civile) può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatto salvo quanto previsto all’articolo 106 del D.L. 18/2020 in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti.
Il criterio di valutazione è specificatamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Le sopra citate disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Viene inoltre previsto che è facoltà delle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civile di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

 

ACCESSO AL CREDITO (Art.13)

Con specifico riferimento all’articolo 13, la nota di approfondimento redatta da Confindustria allegata alla presente circolare tiene conto dei chiarimenti operativi contenuti nelle Circolari n. 12 e n. 13/2020 di Mediocredito Centrale - MCC (disponibili al link https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/circolari-operative/)

 

In particolare, si segnala che, a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea del 16 giugno 2020 che approva la compatibilità delle novità introdotte con il Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato, le modifiche all’articolo 13 saranno applicabili alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020.

 

Funzionari di riferimento: Michele Meroni, Sergio Zauli, Marta Molinero


Riferimenti:

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