Con apposito Decreto-Legge del 19 maggio 2020, pubblicato il medesimo giorno sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, sono state emanate misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto in esame rafforza ulteriormente il regime straordinario del credito d’imposta per investimenti pubblicitari previsto per il 2020 dal D.L. 18/2020.
Si ricorda che l’art. 98 del D.L. 18/2020 ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 57-bis del D.L. 50/2017 convertito, prevedendo, in sostanza, un regime straordinario limitatamente al 2020 per il credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Il D.L. c.d. “Rilancio” sostituisce ora integralmente il citato comma 1-ter.
Ferme restando le condizioni e i soggetti beneficiari dell’agevolazione, viene, in sostanza, modificata la misura dell’agevolazione.
Per i profili non derogati dalla disposizione in commento continuano a trovare applicazione le norme recate dal DPCM 16 maggio 2018, n. 90.
Limitatamente al 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% (ulteriormente maggiorata quindi rispetto al 30% inizialmente previsto dal D.L. 18/2020) del valore degli investimenti effettuati, nel tetto massimo di spesa di 60 milioni di euro.
L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha chiarito che l’espresso riferimento dell’art.1-ter dell’art. 57-bis del D.L. 50/2017 al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati” (non modificato dal D.L. c.d. “Rilancio”), in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Ci comporta che, limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti:
Vengono inoltre confermati i nuovi termini di presentazione della comunicazione già previsti dal D.L. 18/2020: per l’anno 2020, la comunicazione telematica per l’accesso al credito ex art. 5 c. 1 del DPCM 16 maggio 2018 deve essere presentata dal 1 al 30 settembre 2020.
Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse dal 1 marzo 2020 al 31 marzo 2020 (periodo di presentazione “ordinario”).
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
Riferimenti: