Con apposito Decreto-Legge del 19 maggio 2020, pubblicato il medesimo giorno sulla Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, sono state emanate misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le disposizioni previste dal citato Decreto sono presenti una serie di norme in materia di proroga dei termini della riscossione dei versamenti sospesi e di differimenti in materia di riscossione.
Per una più agevole comprensione delle proroghe dei versamenti e degli adempimenti sospesi per effetto dei Decreti legge emanati in relazione all’emergenza sanitaria alleghiamo anche un prospetto riepilogativo predisposto in collaborazione con Confindustria.
PROROGA DEI TERMINI PER LA EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 126-127)
Il Decreto rilancio prevede la proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento per i contribuenti che hanno beneficiato delle sospensioni dei versamenti di imposte e contributi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio, previste dagli articoli 61 e 62 del DL 18/2020 (decreto c.d. "Cura Italia") e dall’art. 18 del DL 23/2020 (decreto c.d. "liquidità").
Nello specifico la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi ha interessato:
Per tali soggetti che hanno beneficato della sospensione, i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Inoltre, si ricorda che per i professionisti ed agenti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro relativi al periodo d’imposta 2019, i compensi e le provvigioni percepite tra il 17 marzo 2020 e 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta (art 25 e 25-bis del DPR 600/73) a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato. Per poter beneficiare dell’agevolazione, i professionisti e gli agenti in esame devono omettere l’indicazione della ritenuta d’acconto in fattura e rilasciare al sostituto d’imposta una dichiarazione in cui precisano di volersi avvalere di tale disposizione. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto, dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA (ART. 149)
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
atti di accertamento con adesione;
La proroga in esame si applica con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
E’ prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle commissioni tributarie relativo agli atti sopra indicati e agli atti definibili ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compresa tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Le disposizioni in esame si applicano anche alle somme rateali, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti sopra individuate, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli art.1,2,6 e 7 del DL 119/2018.
I versamenti prorogati dalle disposizioni sopra indicate sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
Non si procede al rimborso delle somme versate nel periodo di proroga.
SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR 602/1973 (ART. 153)
Nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis del DL 18/2020 (vale e dire dall’8 marzo al 31 agosto 2020 ovvero dal 21 febbraio per le persone fisiche e quelle giuridiche che a tale data avevano la residenza o la sede legale in uno dei comuni indicati nell’allegato 1 al DPCM del 1º marzo 2020) non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis del DPCR 602/1973.
In base a tale norma, la Pubblica amministrazione, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 5.000 euro, verifica presso l’Agente della riscossione se il creditore è inadempiente in relazione a debiti, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, derivanti da cartelle di pagamento e, in caso affermativo, blocca il pagamento per 60 giorni.
Nel periodo sopra indicato, pertanto, chi è creditore nei confronti della Pubblica amministrazione può procedere ad incassare le somme spettanti anche in presenza di ruoli scaduti.
Tale disciplina vale anche per le verifiche già effettuate prima del periodo interessato dalla sospensione, a condizione che l’Agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento (art. 72-bis del DPR 602/1973)
PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DI RISCOSSIONE (ART. 154)
Il Decreto in esame modifica l’art. 68 del DL 18/2020 con riferimento alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione:
PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLA ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI (ART. 157)
Vengono prorogati i termini di notifica di atti nei confronti dei contribuenti:
Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di applicazione della norma in esame.
Restano escluse dalla proroga in esame gli atti indifferibili e urgenti, come la contestazione di frodi fiscali, atti che prevedono la comunicazione di notizia di reato o conseguenti l’applicazione di provvedimenti cautelari, nonché quelli la cui emissione è funzionale all’adempimento (come ad esempio la liquidazione d’ufficio dell’imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari).
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
Riferimenti: