Con apposito Decreto-Legge del 19 maggio 2020 (Decreto c.d. "Rilancio") pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale e con entrata in vigore il medesimo giorno, vengono introdotte misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Decreto Rilancio, allo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o di compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, non sono tenute al versamento:
L’importo non versato come prima rata d’acconto relativa al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo (nel 2021) per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020; l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Resta fermo l’obbligo di versamento degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Non possono beneficiare di tale disposizione le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le banche nonché le compagnie di assicurazioni e gli altri intermediari finanziari.
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
Riferimenti: