Con apposito Decreto-Legge del 19 maggio 2020 (Decreto c.d. "Rilancio") pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale e con entrata in vigore il medesimo giorno, vengono introdotte misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Decreto Rilancio allo scopo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19, ha introdotto per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, un credito d’imposta del 60% sull’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale.
Per le strutture alberghiere e agrituristiche il beneficio spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
L’agevolazione è usufruibile anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione agli immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 per i mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistiche ricettive con attività solo stagionale, rilevano invece i mesi di aprile, maggio e giugno). Inoltre, i soggetti locatari esercenti attività economica devono aver subito, nel mese di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il beneficio non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è sostenuta la spesa o in compensazione, successivamente al pagamento dei canoni.
Infine, il beneficio non è cumulabile con il credito d’imposta relativo al canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020.
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
Riferimenti: