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Circolare N. 549 - 05/05/2020

Decreto c.d. “Liquidità”: novità in materia di bilancio e disposizioni in materia di crisi d’impresa

Le novità in materia di bilancio d’esercizio e disposizioni in materia di crisi d’impresa contenute nel D.L. 23/2020 (Decreto c.d. \"Liquidità\") pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Con apposito Decreto-Legge dell’8 aprile 2020 (Decreto c.d. "Liquidità") pubblicato lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale e con entrata in vigore il 9 aprile 2020, vengono introdotte misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali.
Si segnalano di seguito le principali novità relative al bilancio d’esercizio e disposizioni in materia di crisi d’impresa.

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA (art. 5)
Viene prorogata al 1º settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE (art.6)
Il Decreto liquidità disapplica temporaneamente i meccanismi di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di scioglimento delle società di capitali in caso di perdite, per gli esercizi sociali che si chiudono nel periodo che va dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) al 31 dicembre 2020.
Ciò significa che in tale arco temporale:

  • non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e ter, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile;
  • non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies del codice civile.


DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 7)
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale (art. 2423-bis, comma primo, n. 1 del codice civile) può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatto salvo quanto previsto all’articolo 106 del D.L. 18/2020 in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti.
Il criterio di valutazione è specificatamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
Le sopra citate disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Funzionari di riferimento: Michele Meroni, Sergio Zauli, Marta Molinero


Riferimenti:

 

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