Il Decreto-legge 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), che prevede una serie di misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato convertito in Legge (la relativa Legge di conversione è entrata in vigore il 29 aprile 2020).
Tra le misure in esame viene prevista l’introduzione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali in denaro o in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti), finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo non superiore a 30.000 euro.
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’art. 27 delle L. 133/1999 con riferimento alle disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche.
Tale disposizione si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ai fini dell’Irap, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni agli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.
Tali disposizioni, relative alle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore, prevedono che l’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nell’ipotesi di erogazione liberale in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del Tuir. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
Inoltre, l’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
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