Il decreto "Cura Italia" recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato convertito in Legge ed è entrato in vigore il 29 aprile 2020, giorno della sua pubblicazione.
Tra le misure introdotte viene prevista una revisione dell’art. 44-bis del Decreto Legge 34/2019, che stabilisce che se una società cede a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del c. 1 dell’art. 84 del Tuir.
Con riferimento alla trasformazione in credito d’imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.
A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’art. 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973, o ancora possono essere chiesti a rimborso.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione (art. 11, c. 1, del D.L. n. 59/2016). L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Si precisa che nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.
L’agevolazione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.
Agli effetti della presente disciplina, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
La disposizione non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
Pertanto, in sede di conversione, non sono state recepite modifiche ma viene mantenuta la versione originaria della disciplina introdotta dal decreto Legge.
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
Riferimenti: