Il decreto "Cura Italia" recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato convertito in Legge ed è entrato in vigore il 29 aprile 2020, giorno della sua pubblicazione.
Tra le misure introdotte viene prevista la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori.
Nello specifico, vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Sono, inoltre, sospesi, nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa; per il medesimo periodo, è inoltre sospeso il termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello.
Relativamente alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata (pec), ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
In sede di conversione è stata eliminata la proroga biennale del potere di accertamento relativa agli adempimenti e ai versamenti oggetto di sospensione.
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
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