E’ possibile presentare le domande a valere sulla misura prevista dall’art. 13, comma 1, lettera m) del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (meglio noto come Decreto Liquidità), che prevede l’intervento a garanzia del Fondo Centrale a valere sulle richieste di finanziamento dell’ammontare massimo di 25.000 euro presentate dalle Piccole e Medie Imprese (PMI), dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
La durata dei finanziamenti è fino a 6 anni con preammortamento di 24 mesi.
L’ammontare richiesto non potrà eccedere il 25% dei ricavi come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda della garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1º gennaio 2019, da altra idonea documentazione inclusa l’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura a garanzia pari al 100% sui nuovi finanziamenti concessi ai soggetti sopra citati la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.
L’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione del soggetto beneficiario finale.
Il soggetto finanziatore potrà erogare il finanziamento coperto dalla citata garanzia senza attendere l’esito finale definitivo della relativa istruttoria da parte del Gestore del Fondo.
Funzionari di riferimento: Sergio Zauli, Marta Molinero
Riferimenti: