Con apposita circolare del 13 aprile, l’Agenzia delle Entrate interviene a fornire chiarimenti, anche sotto forma di risposta a quesiti, in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto n. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità").
La sospensione dei versamenti tributari; la proroga e la sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni; il calcolo degli acconti Irpef, dell’Ires e dell’Irap; la rimessione in termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni; i termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020; la proroga dei certificati, in materia di appalti, emessi dall’Agenzia delle Entrate; l’assistenza fiscale a distanza, la semplificazione per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche; il trattamento fiscale della cessione di farmaci ad uso compassionevole; il processo tributario e la notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato; il credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: questi i vari temi e capitoli trattati dalla circolare.
In particolare, segnaliamo che per gli esercenti attività di impresa, arte o professione in merito al requisito della riduzione del fatturato (o dei corrispettivi) dei mesi di marzo o aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, in misura almeno pari al 33% o al 50% (a seconda che i ricavi o compensi 2019 siano inferiori o meno alla soglia di 50 milioni di euro) al ricorrere del quale è prevista la sospensione dei versamenti dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, l’Agenzia chiarisce che il calcolo dovrà essere eseguito considerando le operazioni che in tali mesi sono state "fatturate o certificate", e che, di conseguenza, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA nei mesi in questione.
Alle predette operazioni dovranno essere sommati i corrispettivi riferiti alle operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA effettuate negli stessi mesi.
A tal fine, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione.
Per le fatture immediate, emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio, il riferimento è stabilito dalla "Data Fattura" del tracciato XML.
Alle medesime conclusioni è ragionevole pervenire anche in relazione alle fatture, emesse in formato analogico, nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia per le quali è inviato il c.d. "esterometro".
Per le fatture differite, invece, si prende in considerazione la data dei documenti di trasporto (DDT) o dei documenti equipollenti richiamati nella fattura successivamente emessa.
Funzionario di riferimento: Michele Meroni