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Circolare N. 321 - 19/03/2020

Decreto "Cura Italia”: crediti d’imposta

Con apposito Decreto legge, emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono introdotti un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e un credito d’imposta per botteghe e negozi.

Con apposito Decreto-legge (c.d. decreto "Cura Italia"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2020 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, vengono previste una serie di misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le misure introdotte viene prevista l’introduzione di due specifici crediti d’imposta.


CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 16 aprile 2020 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge in esame), sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa sopra previsto.


CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65)
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 (riferiti al commercio al dettaglio e servizi alla persona) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 241/1997.

Funzionario di riferimento: Michele Meroni


Riferimenti:

 

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