Con apposito Decreto-legge (c.d. decreto "Cura Italia"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2020 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, vengono previste una serie di misure di potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le misure introdotte viene previsto che ai titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del Tuir) che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo in esame a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’art. 17 del D.L.gs 241/1997. In analogia a quanto definito con precedenti provvedimenti (es. "Bonus Renzi") si presume che per tale compensazione non si applichi il limite massimo compensabile di euro 700.000.
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
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