Il decreto "Cura Italia" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, prevede diverse sospensioni dei termini di versamento di imposte e contributi e degli adempimenti fiscali dei contribuenti localizzati su tutto il territorio nazionale. Il decreto è entrato in vigore il 17 marzo 2020, giorno della sua pubblicazione.
Nello specifico viene introdotto per tutti contribuenti il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il 16 marzo; inoltre per specifiche categorie economiche, particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è prevista la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza fino al 30 aprile. La medesima sospensione dei versamenti è stata introdotta per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro realizzati nel precedente periodo di imposta (2019). In tal caso la sospensione è limitata ai versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo. Provvediamo in questa sede ad argomentare le misure introdotte.
RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (Art. 60)
Il decreto prevede per tutti i contribuenti il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza il 16 marzo. Tale rinvio riguarda tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Il Decreto in oggetto introduce anche la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (compresa anche la presentazione della dichiarazione annale IVA, il cui invio è previsto per il 30 aprile 2020). Tale disposizione è applicabile a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale oppure operativa nel territorio dello Stato.
Restano tuttavia ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che prevedono che il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 aprile al 5 maggio 2020 e che i termini per la trasmissione telematica della certificazione unica e per la consegna della stessa ai percettori che restano fermi al 31 marzo 2020.
Sospensione dei versamenti PER LE ATTIVITA' PIU' COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (Art. 61)
L'articolo 8 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso i termini riguardanti i versamenti delle ritenute alla fonte di cui all'art. 23 e 24 del Dpr 600/1973 operate in qualità di sostituti d'imposta, nonché quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i premi per l'assicurazione obbligatoria (Inail) per le imprese turistico/ricettivo, le agenzie di viaggio e tour operator, aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio italiano. La sospensione ha validità per il periodo compreso dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
Vista la gravità della situazione e con lo scopo di sostenere i settori attualmente più colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore introduce la sospensione dei versamenti sopra indicata ai seguenti soggetti:
Inoltre, è previsto che per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator, nonché i suddetti soggetti, i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Il decreto prevede che non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Rimane ferma la scadenza del 20 marzo per tutti i versamenti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA).
Sospensione PER SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO (Art. 62)
Inoltre, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a:
La sospensione dei versamenti dell'Iva, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Rimane ferma la scadenza del 20 marzo per tutti i versamenti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA).
Sospensione PER SOGGETTI STABILITI NELLA "ZONA ROSSA"
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli undici comuni cd. "Zona Rossa", restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 ossia:
Gli adempimenti e i versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RICAVI E COMPENSI NON SUPERIORI A 400 MILA EURO
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, è previso che tutte le somme e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/1973 da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE
I soggetti che non si avvalgono della sospensione dei versamenti possono chiedere che del loro operato sia data comunicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Funzionario di riferimento: Michele Meroni
Riferimenti: