Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, Capo VI, art.9 ha aggiornato le misure di prevenzione per il rischio di contagio dal virus Covid-19, per cui attualmente i soggetti positivi al test diagnostico non sono più sottoposti ad isolamento. Conseguentemente, il Ministero della Salute con circolare dell'11 agosto 2023 ha raccomandato a tali soggetti di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie. In particolare:
Persona con diagnosi confermata di Covid-19
• Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone
• Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi
• Applicare una corretta igiene delle mani
• Evitare ambienti affollati
• Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA
• Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse
• Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.
Persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19
Per queste persone non si applica nessuna misura restrittiva. Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi Covid-19 è raccomandata l'esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.
Funzionario di riferimento: Caterina Salemme
Riferimenti: