L'art.19 del decreto Milleproroghe (DL 183/2020) (link 1) dispone il rinvio di alcune scadenze fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, (ad oggi fissata in data 31 gennaio p.v.) e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Di seguito si riportano alcune delle principali disposizioni oggetto di proroga.
Per visionare le disposizioni normative prorogate, fare riferimento ai provvedimenti normativi riportati nei link.
Decreto Legge 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020
Produzione mascherine chirurgiche - Articolo 15, comma 1
È consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
Mascherine chirurgiche equiparate ai DPI - Articolo 16, comma 1 e 2
Per contenere il diffondersi del virus per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
Fino al termine dello stato di emergenza gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Decreto Legge 34/2020 convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020
Sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori cd fragili - Articolo 83
I datori di lavoro pubblici e privati devono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria possono alternativamente nominarne uno per il periodo emergenziale, oppure, richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Comunicazione semplificata del lavoro agile - Articolo 90, commi 3 e 4
I datori di lavoro continuano ad assolvere all'obbligo di comunicazione dei nominativi dei lavoratori, della data di cessazione di svolgimento in modalità agile e dell'informativa mediante apposite procedure telematiche disponibili sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e sul Sito dell'INAIL.
Funzionario di riferimento: Caterina Salemme
Riferimenti: