La Legge n. 27/2020, modificando l’articolo 103 del Decreto Legge n. 18/2020 (decreto "Cura Italia"), prevede, per prima cosa, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi dichiarato fino al 31 luglio 2020).
La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività e di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comunque denominate.
Con la conferma dell’articolo 113, invece, rimangono fissati al 30 giugno 2020 i termini stabiliti per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), della Comunicazione annuale dei dati inerenti alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale, della Comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del Decreto legislativo n. 49/2014 relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
Infine, con l’introduzione dell’articolo 113-bis, la Legge 27/2020 apporta una modifica al deposito temporaneo di rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del Decreto legislativo n. 152/2006. In particolare, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, ovvero sessanta metri cubi di cui al massimo venti metri cubi di rifiuti pericolosi, mentre il limite temporale può avere durata massima di diciotto mesi.
Funzionari di riferimento: Alessandro Carugati, Caterina Salemme
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